Con richiamo al tema svolto nel corso di aggiornamento tenutosi nel mese di novembre 2014 in materia di etichettatura degli alimenti destinati al consumo umano, si ricorda che, a far data dal 13 dicembre 2014 i macellai che preparano e vendono nel proprio esercizio carni macinate, preparazioni di carni e prodotti a base di carni contenenti “sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” di cui al Regolamento (UE) n.1169 del 25 ottobre 2011 debbono dichiarare la sostanza od il prodotto allergizzante, compresi nell’Allegato II del sopra citato regolamento e che di seguito si riportano:
- Carni contenenti glutine(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e loro ibridi);
- uova e prodotti a base di uova;
- arachidi e prodotti a base di arachidi;
- soia e prodotti a base di soia;
- latte e prodotti a base di latte, lattosio incluso;
- frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi e loro prodotti);
- sedano e prodotti a base di sedano;
- senape e prodotti a base di senape;
- vini ed aceti contenenti anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiore a 10 mg/kg in termini di SO2 totale sul prodotto pronto al consumo.
La presenza nei prodotti carnei preimballati in macelleria di uno o più sostanze allergizzanti deve essere evidenziata, per ciascun prodotto, in un apposito elenco/registro/cartello degli ingredienti messo a disposizione della clientela.