Con regolamento di esecuzione (UE) n. 1337 del 13 dicembre 2013 sono state approvate integrazioni sulla etichettatura delle carni fresche, refrigerate e congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, relativamente all’indicazione del “Paese di origine o del luogo di provenienza”.
In particolare, per le carni in parola, destinate al consumatore finale od a una collettività si deve indicare:
1° – il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui l’animale è stato allevato, con la dizione “ALLEVATO IN……”;
2°- il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui l’animale è stato macellato con la dizione “MACELLATO IN……”;
3°- il codice della partita (leggasi lotto), che identifica le carni fornite al consumatore od alla collettività.
Il regolamento in parola si applica a far data dal 1° aprile 2015, facendo ricorso, come per le carni bovine, ad apposita “etichetta” oppure ad apposito “cartello”.