Gli esercenti macellai che preparano e vendono nella propria bottega carni di animali da macelleria tal quali nonché carni macinate, preparazioni di carni e prodotti a base di carne debbono evidenziare nell’elenco degli ingredienti a disposizione della clientela e per ogni prodotto carneo le indicazioni obbligatorie per garantire ai consumatori un elevato livello di protezione.
Fonte normativa della specifica disciplina è il regolamento (UE) n.1169 del 23 ottobre 2011.
Marzo 2015
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