In forza di quanto previsto nell’allegato VI, parte C del Regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011 gli esercenti macellai che preparano carni insaccate tal quali o mescolate ad altri alimenti utilizzando “ budelli non commestibili, debbono evidenziare, nell’elenco degli ingredienti a disposizione della clientela, tale caratteristica.
Regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011
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